DPCM 22 e 25 marzo 2020: chiarimento sullo svolgimento delle attività professionali dei biologi nutrizionisti

Giungono all’Ordine numerosi quesiti circa la praticabilità dell’esercizio professionale presso studi privati, in special modo da parte di colleghi nutrizionisti.

È, dunque, opportuno fornire alcuni chiarimenti sulle più recenti misure governative.

Il DPCM 22 marzo 2020, come è noto, ha stabilito la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle contenute nell’elenco allegato al decreto stesso (elenco poi sostituito dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico 25 marzo 2020). Ha, tuttavia, espressamente stabilito che “Le attività professionali non sono sospese.

Tra le attività non oggetto della sospensione, elencate nel citato allegato al dm 25 marzo 2020, vi sono quelle contrassegnate dal Codice Ateco 72, ovvero la Sezione “Ricerca scientifica e sviluppo“, che contiene, tra le altre, la Sottocategoria 71.11.00 (“Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie“), cioè il codice di attività utilizzato per l’attività di biologo nutrizionista.

Ne deriva che gli studi professionali dei biologi nutrizionisti possono rimanere aperti, fermo restando, tuttavia, l’obbligo di garantire in maniera rigorosa il rispetto di tutte le misure di distanziamento sociale e igienico-sanitarie imposte dai vari provvedimenti, nazionali e regionali, adottati per arginare la diffusione del virus SARS Cov 2 nonché quelle che impongono di dotare il personale di strumenti di protezione individuale e, infine, quelle volte ad agevolare forme di lavoro agile.

Si rammenta, in ogni caso, che con decreto presidenziale n. 49 dell’8 marzo 2020, è stato, tra l’altro, stabilito:

– di sospendere fino al 3 aprile 2020 i divieti contenuti nel documento approvato con delibera n. 433 del 26 settembre 2019 in tema di svolgimento on-line dell’attività professionale in campo nutrizionale, a condizione che il professionista adotti tutte le precauzioni di carattere tecnico necessarie ad accertare l’identità del paziente e la sua maggiore età (e, in caso di minori, il consenso dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale), nonché gli strumenti necessari a guidare il paziente nella rilevazione delle misure, prediligendo a tal fine l’utilizzo di collegamenti video;

– di suggerire a professionisti e strutture sanitarie non colpite dai contingentamenti del DPCM 8 marzo 2020, quali studi professionali e laboratori di analisi, di utilizzare sistemi che possano limitarne l’affollamento, ad esempio attraverso la prenotazione degli accessi in misura tale da evitare che vi siano assembramenti che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza di 1 metro indicata nell’Allegato 1 (da calibrare a seconda delle dimensioni dei locali) ovvero, nel caso dei laboratori di analisi, attrezzandosi per il prelievo dei campioni a domicilio, naturalmente dotando gli operatori di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari.